Secondo il d.p.r. 162 del 1999 per poter mantenere in esercizio un ascensore o una piattaforma elevatrice il proprietario ha l' obbliogo di affidare la manutenzione dell' impianto a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata,e ha l'obbligo di affidare ad un ente o ad un organismo di certificazione autorizzato dal ministero la verifica biennale della macchina.
Il manutentore deve effettuare visite di manutenzione preventiva finalizzate alla verifica dei principali componenti dell' elevatore e almeno due volte all' anno deve effettuare due verifiche finalizzate a verificare l'efficenza dell'intervento dei conponenti di sicurezza come per esempio cavi , paracadute , terre , circuiti di sicurezza ecc.. , qualora sono rilevati malfunzionamenti che possono creare una situazione di pericolo per gli utenti il manutentore deve fermare l' impianto e provvedere a sistemare il dispositivo difettoso.
L'ente o l'organismo notificato eseguono la verifica biennale con assistenza della ditta di manutenzione e rilascia al proprietario, e alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo , ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all’impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Legge 162/99 download >> D.P.R. 162 1999 <<
Modifiche al dpr 162/99 download >> D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 <<